IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, che prevede che: «Fermo restando quanto previsto dal comma  440,
lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo
del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
al decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni  di  euro  puo'
essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti  negoziali
relativi  al  triennio  2019-2021,  alla  disciplina  degli  istituti
normativi nonche' ai trattamenti economici  accessori,  privilegiando
quelli finalizzati a valorizzare i servizi  di  natura  operativa  di
ciascuna amministrazione. In  caso  di  mancato  perfezionamento  dei
predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di  ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021,  l'importo  annuale  di  cui  al  primo
periodo e' destinato, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi  per
i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e
dei fondi per il  trattamento  accessorio  del  personale  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  con  successivo   riassorbimento
nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021»; 
  Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, che prevede che: «Per il triennio 2019-2021 gli  oneri  posti  a
carico  del  bilancio  statale  per  la   contrattazione   collettiva
nazionale  in  applicazione  dell'art.  48,  comma  1,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per  i  miglioramenti  economici
del personale statale in regime di diritto pubblico sono  determinati
in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal
2021»; 
  Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, che prevede che: «Gli importi di cui al comma  436,  comprensivi
degli  oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali  e   dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  di  cui  al  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  concorrono  a  costituire
l'importo complessivo  massimo  di  cui  all'art.  21,  comma  1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34,  comma
4, il quale dispone che le spese per competenze fisse  ed  accessorie
relative al personale sono  imputate  alla  competenza  del  bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Considerato che alla  data  del  30  giugno  2019  non  sono  stati
perfezionati  i  provvedimenti   negoziali   relativi   al   triennio
2019-2021; 
  Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
Ministro della giustizia; 
  Su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, pari a 210 milioni di euro relative all'anno 2019, sono
imputate nel corrente anno, all'incremento delle  risorse  dei  fondi
per   i   servizi   istituzionali   del   personale   del    comparto
sicurezza-difesa e  dei  fondi  per  il  trattamento  accessorio  del
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   relativi
all'annualita' 2019, con successivo  riassorbimento  nell'ambito  dei
benefici economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021, sulla
base degli importi indicati nella seguente tabella: 
Dati in milioni di euro 
    

Dati in milioni di euro

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|                 Corpi di polizia                |
+-----------------------------------+-------------+
|Polizia di Stato                   |        33,07|
+-----------------------------------+-------------+
|Arma dei carabinieri               |        37,15|
+-----------------------------------+-------------+
|Guardia di finanza                 |        20,55|
+-----------------------------------+-------------+
|Polizia penitenziaria              |        12,38|
+-----------------------------------+-------------+
|                   Forze armate                  |
+-----------------------------------+-------------+
|Forze armate                       |        43,89|
+-----------------------------------+-------------+
|                 Vigili del fuoco                |
+-----------------------------------+-------------+
|Personale dirigente                |         0,16|
+-----------------------------------+-------------+
|Personale direttivo                |         0,23|
+-----------------------------------+-------------+
|Personale non dirigente e non      |             |
|direttivo                          |        10,82|
+-----------------------------------+-------------+
|Totale annuo (lordo dipendente)    |       158,25|
+-----------------------------------+-------------+
|Totale annuo (lordo                |             |
|amministrazione)*                  |       210,00|
+-----------------------------------+-------------+

    *La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi e'
il 32,7%.